Regolamento di gioco

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione, l’esercizio e la gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato EasyHouse,

caratterizzato da estrazioni a cadenza semestrale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per :

a) ADM, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) aggio, il compenso previsto per i punti di vendita pari ad una percentuale del prezzo al pubblico di ogni combinazione di gioco;

c) categorie di premi, l’individuazione delle varie tipologie di vincita raggruppate nelle classificazioni relative a ciascuna formula di gioco

d) combinazione di gioco, si intende l’insieme composto dai numeri di cui si pronostica l’estrazione formulata con riferimento alla formula di gioco prescelta ed alle regole che la governano;

e) compenso, la somma costituita dalla quota parte della raccolta di gioco complessiva che il concessionario percepisce, come previsto dalla convenzione di concessione, a fronte delle attività svolte in adempimento degli obblighi concessori;

f) concessionario, il soggetto cui ADM ha aggiudicato in concessione l’esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

g) concessione, l’istituto attraverso il quale ADM conferisce al concessionario le funzioni per l’esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con la legittimazione dell’esercizio di tutte le necessarie previste attività;

h) concorso, tutte le attività di gioco utili allo svolgimento del gioco stesso esercitate in un periodo di tempo intercorrente tra il momento di “apertura” ed il momento di “pubblicazione dei vincenti”;

i) generatore automatizzato di numeri casuali, il sistema basato su appositi algoritmi certificati ai sensi dell ‘articolo 14 che assegna casualmente a ciascuna giocata per completare la combinazione di gioco;

l) giocata, la combinazione di gioco pronosticata, ovvero le combinazioni di gioco pronosticate dal giocatore e riportate nella ricevuta di gioco;

m) giocata a caratura, la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente, denominate cedole di caratura;

n) giocata sistemistica, la giocata generata dallo sviluppo matematico della qua- le deriva una pluralità di combinazioni di gioco; tale giocata deve essere effettuata rispettando i limiti previsti dalla disciplina di gioco;

o) giornata di gioco, il periodo intercorrente tra l’apertura del primo concorso e l’individuazione dei vincenti dell’ultimo concorso, in un medesimo giorno solare;

p) matrice matematica del gioco, l’insieme delle regole matematiche poste a base della formula di gioco .

q) montepremi, la parte della raccolta del gioco destinata alle vincite di ciascun concorso, corrispondente al 65% della raccolta complessiva;

Articolo 3

Disposizioni generali

Il concorso di gioco ha frequenza semestrale e la relativa estrazione verrà eseguita una tantum. Entro tale limite e sentito il concessionario, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce con apposito provvedimento il calendario dei concorsi. L’estrazione avrà frequenza semestrale, nell’intervallo temporale giornaliero a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 23:55 e sarà contrassegnata da un numero progressivo annuale, in ragione di ciascun anno solare, con termine finale ad ogni 31 dicembre . Con apposito provvedimento dell’ ADM, sentito il concessionario, può essere disposta estrazione anche nell’intervallo temporale dalle ore 24,00 alle ore 6,55.

Articolo 4

Partecipazione al gioco, estrazione del numero vincente e categorie di premi

I partecipanti sono tenuti ad acquistare il biglietto tramite la piattaforma https://easyhouse.website al fine di essere idonei per partecipare all'estrazione del premio finale, consistente in un immobile determinato prima dell'avvio del concorso.

La procedura di acquisto del biglietto può essere effettuata mediante l'utilizzo di una carta di credito o tramite l'impiego di criptovalute.

Si provvederà all'estrazione di un singolo vincitore, corrispondente a un unico numero estratto, il quale sarà esentato da qualsiasi ulteriore spesa oltre al costo del biglietto.

Articolo 5

Costo del gioco, montepremi e vincite

Il numero di biglietti disponibili sarà limitato, tuttavia, il prezzo del biglietto sarà soggetto a variazioni.

Il prezzo del ticket è soggetto a variazione in base al valore dell’immobile messo in palio.

Ciascun individuo è autorizzato ad acquistare al massimo cinque biglietti.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ ALLA LOTTERIA
Articolo 6

L'età minima richiesta per partecipare alla lotteria è di 18 anni, il reddito ISEE non deve superare i 25.000€ e i partecipanti devono superare con successo il processo di verifica KYC (know your customer), il quale attesta il valore del loro ISEE.

Articolo 7

Chiunque desideri proporre la vendita di una residenza deve, ovviamente, essere maggiorenne, ossia avere un'età pari o superiore a 18 anni, e deve possedere effettivamente la proprietà della casa, esente da qualsiasi ipoteca.

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E TUTELA DEL GIOCATORE
Articolo 8

Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite

1. Il giocatore può, per il tramite del concessionario, avanzare reclamo scritto alla Commissione di supervisione del gioco di cui all’articolo 13 per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale degli estremi di una ricevuta con la quale ritenga di essere vincitore con una o più giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quelle cui ritiene di aver diritto, per numero o importo.

2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall’originale della ricevuta di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al concessionario entro 30 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.

3. Il concessionario è tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di supervisione del gioco di cui all’articolo 13, entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della Commissione richiedere al concessionario, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita, ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo.

4. In merito ai reclami presentati la Commissione di supervisione del gioco è tenuta, previa apposita istruttoria, a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.

5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati sul primo Bollettino ufficiale generale utile.

6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione di supervisione del gioco dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il concessionario è tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della eventuale rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa nei confronti di ADM o dell’Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.

7. La vincita riconosciuta a seguito di reclamo viene corrisposta nel suo esatto ammontare, per tutti i premi non ancora riscossi. In nessun caso è ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato sul Bollettino ufficiale generale, ove tali premi siano stati già corrisposti.

8. È facoltà del giocatore esperire l’azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.

9. È fatta salva per il concessionario la facoltà di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all’immagine del gioco stesso.

10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dalla convenzione di concessione, o da altre disposizioni normative, al concessionario si applicano, in favore di ADM, le penali previste.

Articolo 9

Obblighi del concessionario e del giocatore

1. Il concessionario è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l’effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami: a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (www.giochinumerici.info); b) assicurandone la pubblicazione sul sito internet https://easyhouse.website e verificando il rispetto di tale obbligo.

2. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l’accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

3. Il concessionario è tenuto ad integrate le note informative relative alle probabilità di vincita del gioco sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n.189.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 10

Univocità delle fonti e cessazioni

A decorrere dalla data di efficacia del presente decreto, le disposizioni relative al gioco EasyHouse di cui ai decreti direttoriali prot. 2009/34962/ giochi/ena del 16 settembre 2009 e n. 2012/3925/giochi/ena del 27 gennaio 2012, e successive modifiche, cessano di avere applicazione salvo che per la regolazione dei rapporti sorti sulla base di atti o fatti intervenuti nel vigore di tali decreti.

Le disponibilità dei montepremi dedicati alla categoria di premi esistenti alla data di efficacia del presente provvedimento costituiscono, senza soluzione di continuità, la dotazione del fondo dedicato alla medesima categoria di premi ai sensi del presente decreto.

Articolo 11

1. La decorrenza dell’efficacia delle disposizioni del presente decreto è stabilita con successivo decreto direttoriale.

2. La pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Decreto del 9 Maggio 2014- Prot. N. 2014/39114/Giochi/Ena.